IPOTESI DI RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE  PER ENTI LOCALI

 

             

Al fine di affrontare efficacemente il problema della riscossione dei crediti tributari e patrimoniali, alcuni Comuni hanno provveduto a modificare i propri regolamenti generali delle entrate (o le loro prassi interne) prevedendo il recupero stragiudiziale dei crediti. In altri termini, viene stabilito che, prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale, avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento di tale attività di recupero; tale fase potrà risultare poi particolarmente utile quando, alla fine del 2012, Equitalia restituirà ex lege ai Comuni tutte le partite non riscosse…

In buona sostanza: l’affidamento delle attività di recupero, in via stragiudiziale, dei crediti derivanti da tributi/entrate patrimoniali dei Comuni, non prevedono la riscossione materiale del credito stesso; conseguentemente, per lo svolgimento di detta attività, non è necessaria l’iscrizione all’albo prevista dall’art. 52, D.lgs. 446/1997…

La figura del partner L’ordinamento degli Enti locali non impone alcun ulteriore requisito per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di recupero crediti, rispetto a quelli di legge, e necessari per condurre un’agenzia di recupero crediti. La delicatezza della funzione, tuttavia, impone accurate selezioni per il suo affidamento all’esterno, che garantiscano l’immagine dell’Ente ed assicurino una provata correttezza e deontologia professionale dell’operatore. Per questo, è opportuno che il service s’impegni ad agire con le stesse modalità che opererebbe la P.A., vale a dire trasparenza, legittimità, imparzialità…

La remunerazione del servizio

Per converso, sta molto a cuore ai possibili partners del Comune per questa attività, la questione della remunerazione del servizio reso che, come evidente ed anche per le ragioni in parte esposte più sopra, non sempre potrà risultare pienamente soddisfacente per il committente. In merito, è accaduto che alcune società di recupero hanno applicato oneri aggiuntivi ai debitori, ma va ricordato come le stesse non abbiano alcuna cogenza nei confronti dei soggetti sollecitati e, di conseguenza, questi ultimi non hanno alcun obbligo di pagarli, potendosi quindi limitare a corrispondere gli importi effettivamente dovuti di esclusiva pertinenza dell’Ente locale…