Il numero crescente di cattivi pagatori suggerisce una riflessione sulla “deducibilità” dei crediti inesigibili da parte delle aziende che si trovino ad affrontare problematiche connesse all’insolvenza.
Partendo dal dato normativo, l’art. 101, c. 5, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, disponeva: “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali ma la normativa sostiene di considerare meritevole anche la dimostrazione del credito inesigibile da parte delle società di recupero crediti.

Il legislatore è intervenuto sul punto, con l’art. 33 del D.L. 83/2012, modificando il testo del Tuir e ha stabilito che gli «elementi certi e precisi» che accertano la perdita del credito «sussistono in ogni caso» se è «decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito» e se il credito è di «importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione» e «non superiore a 2.500 euro per le altre imprese